Regolamento

per l’attività di recupero dei capi feriti in Provincia di Arezzo

ART.1 - GENERALITA’

  1. L’attività di recupero si configura come  servizio finalizzato alla ricerca di ungulati feriti, di norma per cause artificiali.
  2. L’attività di recupero può essere esercitata solo da persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge e  con i mezzi consentiti.
  3. L’attività di recupero può essere esercitata, in casi particolari e con specifica autorizzazione, anche in luoghi, tempi o con modalità diversi da quelle consentite nella normale attività venatoria.

 

ART.2 - ABILITAZIONE AL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

  1. L’abilitazione al recupero degli ungulati feriti è subordinata alla partecipazione ad un corso per conduttori di cani  da traccia i cui programmi didattici e gli obblighi di frequenza siano stabiliti dalla provincia ed il superamento di un esame effettuato dall’amministrazione provinciale in collaborazione con la Società Amatori Cani da Traccia (S.A.C.T.).
  2. Qualora le domande di partecipazione all’esame fossero superiori alle disponibilità di accesso spetterà all’Amministrazione provinciale procedere alla selezione delle domande.
  3. Nella selezione di cui al punto precedente, sarà considerato titolo preferenziale:

a) possesso di un cane da traccia;

b) l’esercizio della caccia di selezione;

c) le domande non accolte avranno la precedenza per la partecipazione ai corsi successivi..

 

ART.3 - USO DEI CANI DA TRACCIA

  1. E’ consentito l’uso di un cane da traccia per il recupero di ungulati feriti (e per le funzioni di limiere), purchè iscritto al Libro italiano delle origini (L.O.I.) oppure al Libro italiano riconosciuti (L.I.R.) ed appartenente alle seguenti razze:

-          segugio annoveriano (hannoverischer schweisshund);

-          segugio bavarese (bayerischer gebirgsschweisshund);

o una delle altre razze che prevedono il lavoro su traccia nel proprio standard ufficiale da parte della Federazione citologica internazionale (F.C.I.).

  1. Per poter essere utilizzato nelle operazioni di recupero degli ungulati feriti, l’ausiliare deve essere in possesso di abilitazione conseguita insieme al conduttore attraverso prove di lavoro organizzate dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.), dalla S.A.C.T. e dalle società specializzate per la tutela delle altre razze utilizzabili.

La qualifica di cui al precedente comma dovrà essere conseguita almeno una volta ogni 2 anni. Per i binomi che abbiano conseguito almeno due abilitazioni quelle successive avranno durata di tre anni.

 

ART.4 - AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

  1. L’autorizzazione al recupero degli ungulati feriti è rilasciata dall’Amministrazione provinciale esclusivamente alla coppia cane-conduttore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.
  2. L’autorizzazione di cui al comma precedente deve riportare:

a) generalità del conduttore;

b) codice fiscale;

c) nome del cane, razza, tatuaggio, numero L.O.I. o L.I.R.;

d) data e luogo in cui è stata conseguita l’abilitazione con il proprio cane.

  1. L’autorizzazione al recupero consente l’esercizio del recupero del cane ferito nella provincia di Arezzo nei tempi e modi previsti dalle norme regionali e dai regolamenti provinciali sulla caccia agli ungulati.
  2. L’autorizzazione consente pure il recupero con armi in tempi diversi dai precedenti e in luoghi sottoposti a divieto di caccia purché in presenza o di personale di vigilanza. Nei giorni di silenzio venatorio inclusi entro i periodi annuali destinati alla caccia di selezione è possibile derogare dalla presenza del personale sopra citato. Per recuperi da effettuarsi in parchi e riserve è obbligatorio inoltre il consenso rilasciato dall’Ente gestore.

 

ART.5 - ATTIVITA’ DI RECUPERO

  1. Ogni conduttore deve essere munito di tesserino individuale di riconoscimento rilasciato dalla Provincia corredato di fotografia, generalità del conduttore, data e provincia presso la quale ha conseguito l’autorizzazione, da esibire ogni qualvolta venga effettuato un recupero.
  2. Il tesserino di cui al comma precedente viene vidimato annualmente dalla Provincia. Detta vidima consente l’attività di recupero per l’anno di riferimento.
  3. Durante il recupero degli ungulati feriti è vietata la cattura o l’abbattimento di qualsiasi altro soggetto appartenente alla fauna selvatica e deve essere cura del conduttore operare al fine di limitare al massimo il disturbo ad essa arrecato.
  4. Nel caso in cui il recupero dovesse svolgersi all’interno di aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie o centri privati di riproduzione selvaggina allo stato naturale il conduttore deve acquisire preventivamente il consenso del direttore concessionario e concordare con lo stesso le modalità di recupero.
  5. Il conduttore di cane da traccia abilitato al recupero degli ungulati feriti riceve ogni anno dalla Provincia fascette numerate (bolli) inamovibili che dovranno essere apposte al tendine di Achille o all’orecchio di ogni capo recuperato. Il numero riportato su ogni fascetta utilizzata dal conduttore dovrà essere trasmessa alla Polizia provinciale unitamente alla scheda di recupero. Tali fascette saranno utilizzate solo per interventi al di fuori di quelli previsti dalla caccia di selezione.
  6. E’ compito del conduttore motivare se in base alle tracce trovate (sangue, ossa, pelo o altri segni di ferimento) il capo ferito, qualora non venisse recuperato, debba rientrare o meno nel piano di abbattimento come capo abbattuto, in quanto potrebbe trattarsi di ferita superficiale tale da non cagionare la morte del selvatico.
  7. La Provincia dispone la destinazione del capo recuperato nel caso di soggetti feriti a seguito di investimenti stradali o altre cause accidentali.

 

ART.6 - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA

  1. L’allenamento e l’addestramento dei cani da traccia su traccia artificiale in periodo di caccia chiusa è consentito mediante l’impiego obbligatorio della lunga.
  2. Ai conduttori di cani da traccia è consentito l’uso e la detenzione di pelli, carcasse o altro materiale organico idoneo all’addestramento e allenamento degli ausiliari.

 

ART.7 - INFRAZIONI E SANZIONI

  1. Quanto di seguito elencato costituisce infrazione al presente disciplinare:

a) l’attività venatoria esercitata su specie o capi diversi durante il recupero di un capo ferito: tale infrazione comporta la sospensione definitiva dell’autorizzazione al recupero degli ungulati e la radiazione immediata dal registro provinciale;

b) l’abbattimento per errore di un capo sano al posto di quello ferito: tale infrazione comporta la sospensione temporanea dell’autorizzazione al recupero per un periodo minimo di sei mesi;

c) l’esercizio dell’attività di ricerca senza il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4:  tale infrazione comporta l’impossibilità di conseguire l’abilitazione per un periodo minimo di 6 mesi successivi all’epoca in cui sia ravvisato il fatto;

d) la mancata apposizione della fascetta di cui al precedente articolo5, comma 5: tale infrazione comporta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo minimo di un anno.

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